ultimo aggiornamento: 04/01/2009 08.39.58
CI VEDIAMO IL 10 GENNAIO ALLE 17.30 IN VIA STREPPONI AL N. 20 A LODI
PER INFORMAZIONI SCRIVERE SENZA SPAZI A : asso costituzione lodi @ tele2.it .
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Lettera di franco Bassanini - 17 dicembre 2007 - modulo di adesione STATUTO
Buongiorno,
nelle scorse settimane è stata ultimata la trasformazione del Comitato Promotore per il No nel referendum sulla parte seconda della Costituzione in Associazione Nazionale denominata “Salviamo la Costituzione: aggiornarla non demolirla”.
L’associazione ha i seguenti scopi:
·
la
difesa della Costituzione della Repubblica;
·
la
diffusione della conoscenza dei suoi principi e valori;
· la promozione della attuazione della Costituzione;
· la tutela del risultato referendario del 25-26 giugno 2006
Lo
statuto è scaricabile dal sito www.referendumcostituzionale.org
(tra le news sulla destra)
Chi volesse aderire, per proseguire il lavoro iniziato con la battaglia referendaria del 2006, può farlo compilando il modulo allegato. Sulle domande di adesione (accompagnate da una presentazione del referente del comitato locale), delibera il comitato direttivo nella prima seduta successiva all’arrivo della richiesta (art. 3 dello statuto). I moduli compilati devono essere spediti a: Associazione nazionale “Salviamo la Costituzione: aggiornarla non demolirla”, c/o Cgil, corso d’Italia 25, 00198 Roma. Oppure inviati per fax al n 06/85352957 o per mail (se scannerizzati) a comitatopromotore@salviamolacostituzione.it .
Dopo l’accettazione della domanda di adesione si deve versare la quota annuale di iscrizione (5 euro studenti, pensionati e disoccupati, 10 euro altri, 100 euro istituzioni e soggetti collettivi) sul conto corrente bancario dell’associazione le cui coordinate sono:
ASSOCIAZIONE
“SALVIAMO LA COSTITUZIONE: AGGIORNARLA NON DEMOLIRLA”
Corso d’Italia, 25, 00198 Roma
Conto corrente 118389 presso
Banca Popolare Etica (ABI 05018, CAB 03200)
Filiale di Roma
Via Rasella 14
00187 Roma
codice EUR IBAN completo è:
IT66 N050 1803 2000 0000 0118 389
Cordiali saluti.
Franco Bassanini
- Petizione sostegno ai disegni di legge in difesa della Costituzione - Vai al documento
Memoria del comitato. Di seguito un promemoria egli aderenti al comitato Lodigiano per il Referendum Costituzionale del 2006
Al Comitato Lodigiano oltre ad alcuni cittadini aderiscono le seguenti organizzazioni :
ANPI, CGL,CISL,UIL UNSCP, DEMOCRATICI DI SINISTRA, LA MARGHERITA, RIFONDAZIONE COMUNISTA, ITALIA DEI VALORI, SDI-ROSA NEL PUGNO, VERDI, COMUNISTI ITALIANI, ALLEANZA LODIGIANA.
RISULTATI FINALI DELLA PROVINCIA DI LODI
25 Aprile 2007: intervento del Comitato Nazionale, pubblicati sulla prima pagina del "Cittadino" di Lodi affinché l'impegno del Comitato locale non diventi un ricordo
COORDINAMENTO
NAZIONALE DEI COMITATI
PER
LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE
“Salviamo
la Costituzione: aggiornarla non demolirla”
Nove mesi fa, con un referendum popolare, gli italiani hanno respinto, a
grande maggioranza, un progetto di riforma costituzionale che modificava
sostanzialmente i principi e l’assetto fondamentale della Costituzione del
1948. E hanno riaffermato che la Costituzione repubblicana resta il fondamento
della democrazia italiana, la tavola dei principi, dei valori e delle regole che
stanno alla base della convivenza comune e nei quali si riconoscono gli
italiani.
L’esito
del referendum non preclude limitate e puntuali modifiche costituzionali. Ma a
condizione che esse siano coerenti
con i principi e i valori della Costituzione repubblicana e siano compatibili
con il suo assetto fondamentale.
Il referendum del 2006 ha anche sancito la condanna di riforme
costituzionali “di parte” approvate a colpi di maggioranza. La Costituzione
è di tutti, garantisce i diritti e le libertà di tutti, anche delle minoranze;
deve essere modificata solo con il consenso di tutti, o comunque di una larga
maggioranza.
Il
referendum del 2006 ha perciò –
implicitamente ma chiaramente – rivolto
alle istituzioni una urgente richiesta: che si riconosca il valore e si
ristabilisca il principio della supremazia e della stabilità della
Costituzione; che dunque la necessità di porre fine alla stagione delle riforme
“di parte” - a parole riconosciuta da tutte le forze politiche - si
traduca coerentemente in una modifica dell’articolo 138 della Costituzione
che, alzando la maggioranza prevista per l’approvazione di leggi di revisione
costituzionale, renda impossibili nuove riforme costituzionali imposte da
maggioranze “di parte”. Si otterrebbe, in tal modo, il risultato di mettere
finalmente “in sicurezza” la Costituzione della Repubblica, così come è da
tempo stabilito in altre grandi democrazie.
La volontà espressa dal popolo sovrano deve essere rispettata. Il
coordinamento nazionale dei Comitati per la difesa della Costituzione “Salviamo
la Costituzione, aggiornarla non demolirla”, promotore del referendum
del 2006, non può non esprimere al riguardo una forte preoccupazione.
A
nove mesi dal referendum, la riforma dell’articolo 138, volta a mettere in
sicurezza la Costituzione, non ha fatto alcun passo avanti. Giace nei cassetti
della Commissione Affari costituzionali del Senato. E ciò, nonostante
essa costituisca il primo punto del programma elettorale dell’Unione, e dunque
il primo impegno assunto dai partiti della maggioranza parlamentare nei
confronti degli elettori che li hanno votati, anzi nei confronti di tutti i
cittadini italiani.
Nel
contempo, il confuso confronto sulla indispensabile riforma della vigente legge
elettorale vede riproporre da diverse parti progetti di radicale modifica della
forma di governo. Si tratta di progetti evidentemente incompatibili con
l’impianto e i principi della Costituzione. Anche in tal caso, ribadiamo che
limitate modifiche, coerenti con la scelta di principio per la forma di governo
parlamentare, e modellate sulle esperienze delle migliori democrazie
parlamentari europee, possono rafforzare la democrazia italiana e sarebbero del
tutto compatibili con la scelta espressa dal referendum del 2006. Ma ciò non
vale per ipotesi di elezione diretta del Primo ministro e di attribuzione al
medesimo del potere di scioglimento delle Camere, che riproporrebbero un modello
di premierato assoluto ignoto all’esperienza
delle democrazie moderne. Un modello incompatibile con i principi di
separazione ed equilibrio dei poteri che caratterizzano la struttura delle
Costituzioni democratiche.
Il
Coordinamento nazionale “Salviamo
la Costituzione, aggiornarla non demolirla” raccoglie l’allarme e la
preoccupazione espressa da molti dei comitati locali che hanno promosso il
referendum del 2006 e che hanno animato la campagna referendaria.
Il
Coordinamento nazionale valuterà nei prossimi giorni le proposte da essi
prospettate di avviare iniziative di denuncia e di mobilitazione nel Paese e di
iniziare una raccolta di firme a sostegno di un progetto di legge di iniziativa
popolare per la modifica dell’articolo 138 e la messa in sicurezza della
Costituzione.
Il
Coordinamento nazionale rivolge fin da ora un forte appello alle forze politiche
e ai parlamentari tutti, affinché:
·
sia
rispettata la volontà del popolo sovrano espressa nel referendum del 2006,
·
sia avviato
immediatamente l’esame parlamentare dei progetti di revisione dell’articolo
138,
·
siano
abbandonati ipotesi o progetti di riforma -
costituzionale e/o elettorale – incompatibili con i principi e i valori
fondamentali della Costituzione del 1948.
La Costituzione è Salva!
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).
IL CAPO
PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22
dicembre 1947
ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
Promulga La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati
fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la
ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di
essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei
minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
TITOLO
IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile
o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici
uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione
I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei
deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori
che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi,
fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia
e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno
valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
TITOLO
III
IL GOVERNO
Sezione
I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri
del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di
consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle
forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere
sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due
Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art.
101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto
alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge
regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari
in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due
terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie,
e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione
II
Norme sulla giurisdizione.
Art.
111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura
e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al
giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i
casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare
a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
(con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001)
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Art. 115.
(abrogato)
Art. 116.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale. (*) La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo
alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e
s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata.
Art.117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato. (**) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme
di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra
le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l’organo esecutivo
delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un
altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto
a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
Art. 123. (14)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo
di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
(abrogato)
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per
ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica. (18) Il Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o
le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. (***)
Art. 128.
(abrogato)
Art. 129.
(abrogato)
Art. 130.
(abrogato)
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia;
Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata;
Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132.
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione e aggregati ad un'altra
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
(*) Si
riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite.»
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino alla revisione delle norme
del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione
di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto
di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che
ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.»
(***) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate
dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro
il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo
le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le
altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione. Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la
legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono
stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno
fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta
della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno
fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si
può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali
militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento
del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha
luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore
della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni
le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che
sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da
quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua
le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con
leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui
all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al
diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle
loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale,
degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui
beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima
del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che
non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro
il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni
di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato
nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione
. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente : UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
Visto:
il Guardasigilli GRASSI
..."Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei lager dove furono sterminati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì, o giovani, perché lì è nata la nostra Costituzione."
Piero Calamandrei